Art. 8.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

      1. Il presidente dell'ANPAT, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il relativo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ANPAT e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano, tra il personale suddetto, quanti nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.